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ATTO COSTITUTIVO
DELL’ABBADIA DELLA CROCE DORATA DI RIVOLI
A mezzo del presente si formalizza quanto fin d’ora regolato dalla tradizione
ARTICOLO 1
I Soci sottoscrittori costituiscono un’Abbadia denominata "CROCE DORATA".
ARTICOLO 2
Essa ha sede in Rivoli (To) presso la Cappella della Croce Dorata.
ARTICOLO 3
Essa ha per scopo il mantenimento del culto e della festa della Croce Dorata e la conservazione della Cappella omonima, attigua al Cimitero Comunale Rivolese.
ARTICOLO 4
L'Abbadia è retta dallo Statuto, composto di tredici articoli, che viene allegato al presente Atto sub lettera "A", onde formarne parte integrante e sostanziale.
ARTICOLO 5
Secondo quanto stabilito dalla attuale assemblea le cariche conferite ad alcuni membri dell'Abbadia sono le seguenti :
Presidente
Vice Presidente
Segretario, tesoriere
I Priori in carica
Il Parroco pro-tempore della Collegiata Santa Maria della Stella.
Rivoli, 1 Settembre 1995
STATUTO ABBADIA DELLA CROCE DORATA
"sub A"
DENOMINAZIONE E SEDE
ART. 1 - E’ costituita l’Abbadia della Croce Dorata, con sede in Rivoli (To) presso la Cappella della Croce Dorata.
La presente scrittura scaturisce dalla volontà dei Membri attuali di voler formalizzare quanto da anni è legato alla tradizione rivolese che, da dati certi, risulta esistente fin dal 1904.
ART. 2 - Detta Abbadia svolge la sua attività, senza scopo di lucro, in favore del mantenimento del culto e della festa della Croce Dorata e la conservazione di quanto arreda e correda la Cappella omonima attigua al Cimitero Comunale Rivolese.
FINALITA'
ART. 3 - Gli scopi che l’Abbadia si propone sono:
a) mantenere vivo il culto della festa della Croce Dorata fissata ogni anno la domenica di Settembre precedente la festa patronale della Madonna della Stella.
b) Prodigarsi per la conservazione di tutto quanto arreda e correda la Cappella, del quale ne è proprietaria, utilizzato sia per la festa annuale che, all’occorenza, per le celebrazioni funebri, fermo restando che l’edificio è di proprietà del Comune di Rivoli.
MEMBRI
ART. 4 - Il numero dei membri è stabilito in un massimo di 21 elementi.
Sono membri dell’Abbadia, secondo tradizione, i successori maschi dei membri fondatori.
Possono essere nominati membri dell'Abbadia familiari di qualsiasi grado del membro uscente o candidati che, per interesse e dedizione, intendessero farne parte, fatta salva l’approvazione da parte della maggioranza dei membri in carica.
Per tradizione i membri dell'Abbadia sono popolarmente denominati "SIRIOT".
La veste di membro si perde per dimissioni, per ingiustificata e ripetuta assenza agli impegni o per indegnità morale. In ogni caso il decadimento di un membro può essere deciso dalla maggioranza di almeno 2/3 dei membri in carica.
E' membro di diritto il Parroco pro-tempore della parrocchia Collegiata Santa Maria della Stella.
ORGANI
ART. 5 - Sono organi dell’Abbadia:
a) l'Assemblea
b) il Presidente
c) il Vice-presidente
d) il Segretario-tesoriere
e) i Priori in carica
f) il Parroco pro-tempore della parrocchia Collegiata Santa Maria della Stella.
ART. 6 - L'Assemblea, regolarmente costituita, rappresenta l’universalità dei membri.
Le sue decisioni, prese in conformità al presente Statuto, obbligano i membri stessi.
Ha il compito di dare delle direttive per la realizzazione degli scopi prefissati.
All'assemblea prendono parte tutti i membri attivi in quel momento.
L'assemblea è convocata almeno una volta all’anno per le decisioni in merito all'organizzazione della festa ed ogni qualvolta altri impegni e/o decisioni la rendano necessaria.
ART. 7 - Il Presidente viene nominato dalla maggioranza dell'Assemblea, dura in carica tre anni ed è rieleggibile. Il Presidente ha, in unione agli altri membri dell'Abbadia, la responsabilità dell'amministrazione dell'Abbadia stessa, la rappresenta di fronte a terzi, convoca e presiede l'assemblea, è assistito dal Segretario.
ART. 8 - Il Vice-presidente svolge le mansioni e le veci del Presidente qualora questo fosse assente, o qualora, per impedimento non potesse assolvere agli impegni dell'Abbadia.
ART. 9 - Il Segretario-tesoriere assiste il Presidente, redige i verbali delle relative riunioni, assicura l'esecuzione delle deliberazioni e provvede al normale funzionamento degli uffici.
Il Segretario-tesoriere è responsabile, insieme al Presidente, della tenuta dei registri dai quali risulta la gestione dell'Abbadia.
ART. 10 - I Priori in carica vengono nominati dall’Assemblea fra i membri dell'Abbadia, annualmente, all'atto dell'organizzazione della festa.
ART. 11 - Il Parroco pro-tempore della Collegiata Santa Maria della Stella svolge la funzione di assistente spirituale dell'Abbadia e sovrintende allo svolgimento delle varie celebrazioni religiose, in accordo con l'Assemblea.
FINANZIAMENTO
ART. 12 - I proventi con i quali l'Abbadia provvede al proprio sostentamento sono:
1) Offerte dei fedeli
2) Offerte delle Parrocchie rivolesi per l’utilizzo della Cappella
3) Entrate varie
NORME FINALI
ART. 13 - Per tutto ciò che non è espressamente contemplato dal presente Statuto, valgono le norme dettate dalla tradizione a cui l'Abbadia è legata da decenni.
L'assemblea Costituente e lo Statuto dell'Abbadia sono contenute nelle presenti sei facciate e parte della settima sul documento originale.
I membri, nella presente generalizzati, previa lettura, approvano e sottoscrivono.
Firmato, in originale, dal Parroco della Collegiata Don Guido Fiandino e da tutti i membri
Rivoli, 1 Settembre 1995
Registrato a Rivoli il 5.9.95 al nr. 3237 serie 3